FA – I Regimi di Aiuto

Gli Aiuti di Stato, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, sono subordinati a normative comunitarie che ne delimitano l’accesso da parte delle imprese, denominate “Regimi di Aiuto”. Ad oggi sono in vigore i seguenti regolamenti:

– Regime Aiuti de Minimis (Regolamento 1407/2013);

– Regolamento di esenzione per categoria (Regolamento 651/2014);

– Regime Temporary Framework (Comunicazione C 2215/2020 e s.m.i.).

Regime Aiuti “di importanza minore” – de Minimis (regolamento 1407/2013):
Il “Regime de Minimis” è stato introdotto a partire dal 2001 dall’UE per individuare gli aiuti di minore entità (da qui il nome “de Miminis) che possono essere concessi alle imprese senza per questo alterare l’equilibrio dei mercati e violare le norme sulla concorrenza.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento De Minimis n. 1407/2013 approvato dalla Commissione Europea. Ogni “impresa unica” ha la possibilità di ricevere da un singolo Stato membro aiuti economici fino a un massimo di € 200.000 nell’arco dell’ultimo triennio. Questo significa che un’impresa può ottenere un’agevolazione subordinata al de Minimis se l’importo richiesto, sommato agli aiuti già concessi nell’arco dell’ultimo triennio, non supera il massimale di € 200.000.

In alcuni settori specifici come trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura il regolamento applica massimali specifici per settore di importo inferiore a € 200.000.

È preciso compito degli Stati membri UE vigilare circa il rispetto dei massimali e la corretta applicazione dei vincoli di cumulo. Per soddisfare tali obblighi di controllo, prima di concedere l’aiuto l’amministrazione concedente può richiedere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti “de Minimis” ricevuti durante il triennio di riferimento.

Regolamento di esenzione per categoria (regolamento 651/2014):
La Comunità Europea a partire dal 2008 ha individuato uno speciale regime di aiuto in deroga al regime De Minimis.

Tale regolamento, denominato “di esenzione per categoria”, permette agli Stati Membri di concedere aiuti di importi più elevati ad una platea più ampia di beneficiari, riducendo gli oneri amministrativi nell’ottica di incanalare maggiori aiuti a sostegno della crescita economica del Sistema Europa.

Il regolamento di esenzione privilegia alcuni ambiti di intervento considerati prioritari, che vengono quindi completamente “esentati” dai vincoli previsti dalla normativa De Minimis.

Secondo la versione vigente del regolamento (651/2014 della Commissione, in vigore dal 17 giugno 2014), tra gli ambiti prioritari segnaliamo i più rilevanti:

1. aiuti a finalità regionale;

2. aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti

3. aiuti per la tutela dell’ambiente;

4. aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

5. aiuti alla formazione;

6. aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;

7. aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

8. aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;

9. aiuti per le infrastrutture sportive, ricreative multifunzionali e locali.

In sostanza, un’impresa che investe in tali ambiti può ricevere aiuti svincolati dai limiti di importo del De Minimis, e che pertanto non rilevano ai fini del calcolo del massimale.

Regime Temporary Framework (Comunicazione C 2215/2020 e s.m.i.):
L’improvvisa emergenza legata all’epidemia da Covid-19 nei primi mesi dello scorso anno ha rappresentato una grave minaccia per il nostro sistema economico. Tra le misure introdotte dalla Commissione Europea per far fronte alla crisi è stata adottata una norma specifica sugli Aiuti di Stato denominata “Temporary Framework”. Si tratta di un regime che incrementa, rispetto al De Minimis, l’ammontare degli Aiuti di Stato che un’impresa può ricevere nel rispetto della concorrenza.  Nell’ultima versione del regolamento, approvata a Gennaio 2021, viene data la possibilità agli Stati Membri di concedere ulteriori aiuti, oltre il plafond standard De Minimis, purché siano soddisfatte alcune condizioni fondamentali:

– la somma degli aiuti concessi in regime Temporary Framework non deve superare € 1.800.000 per “impresa unica” sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o pagamenti;

– l’aiuto sia con concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Anche in questo caso, sono vigenti specifici massimali di importo inferiore dedicati ad alcuni settori specifici come trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura.

Nel caso in cui un’agevolazione sia notificata in regime di Temporary Framework, le somme erogate non andranno quindi a cumularsi con il De Minimis, estendendo di fatto il limite degli aiuti concedibili ad ogni impresa

Le regole in materia di Aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del funzionamento degli incentivi pubblici, in un’ottica di regolamentazione del mercato interno, contribuendo così ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche e ad una parità di trattamento ed opportunità per le imprese.

L’Unione europea, oltre ad essere organo garante della concorrenza all’interno del mercato comune, ha altresì il compito di “promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità”.

Su questa linea, l’obiettivo condiviso della Commissione Europea nel corso degli anni è stato quello di orientare sempre più la politica degli Aiuti di Stato concessi dagli Stati Membri verso un’ottica comparativa, anche attraverso un confronto con le decisioni del WTO (World Trade Organization) sempre più influenti nell’economia e nel commercio mondiale.

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